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Ordinanza — n. 30376/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30376/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30376/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERVISHI DEZDEMONA nato a PERMET( ALBANIA) il 14/11/1965 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINO(siato avviso alle parti; ) . -- udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Dervishi Dezdemona ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato ; ,t/ i7& i„‘/41,t'ir-':LALLbil,-_ L 3 t t ( Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: -- udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Dervishi Dezdemona ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato ; ,t/ i7& i„‘/41,t'ir-':LALLbil,-_ L 3 t t ( Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese prova del rischio persecuzione indagine preliminare condizioni della detenzione preventiva allegazioni di persecuzione contraddittorie motivo d'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERVISHI DEZDEMONA nato a PERMET( ALBANIA) il 14/11/1965 avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINO(siato avviso alle parti; ) . -- udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dervishi Dezdemona ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato ; ,t/ i7& i„‘/41,t'ir-':LALLbil,-_ L 3 t t ( Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presi Daniela Dawan Emanue Salvo 31- e,+•*--- bEPOSITATA 21N CANCELLERIA I 4 AGO 2