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Ordinanza — n. 30375/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30375/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30375/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALILEO TIZIANO nato a TARANTO il 14/07/1973 avverso la sentenza del 29/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Cd-ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Galileo Tiziano ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Taranto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Deduce, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 invece che ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. // LI 'P nA, 1,1, i 9 5 V .(--t I 17, (, 1 r 7 Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente e 17 l7G E4 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Taranto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Deduce, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 invece che ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. // LI 'P nA, 1,1, i 9 5 V .(--t I 17, (, 1 r 7 Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente e 17 l7G E4 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare ritardo ingiustificato dell'azione penale gravi addebiti penali censura formulata in modo carente verdetto di colpevolezza promozione dell'accusa penale
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALILEO TIZIANO nato a TARANTO il 14/07/1973 avverso la sentenza del 29/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Cd-ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Galileo Tiziano ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Taranto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Deduce, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 invece che ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. // LI 'P nA, 1,1, i 9 5 V .(--t I 17, (, 1 r 7 Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente e 17 l7G E4 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presjdnt Daniela Dawan E ma;,11 da-4-1‘44 DEPOSITATA ' W CANCELLERIA O 4 AGO