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Ordinanza — n. 30374/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for drug possession due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30374/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Rubbo Fabio and Merino Manuel inadmissible regarding their conviction for hashish possession. The defendants argued for procedural violations and errors in the lower court's reasoning, but the Court held that their complaints did not fall within the limited statutory grounds for challenging a plea bargain. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning or motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds drug possession offense procedural violation Cassazione ordinanza verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI RUBBO FABIO nato a CASERTA il 20/12/1995 MERINO MANUEL nato a CASERTA il 16/05/2000 avverso la sentenza del 01/12/2020 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE LI-ato avviso alle parti — udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Rubbo Fabio e Merino Manuel ricorrono avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. Deducono violazione mancanza e/o illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione di legge. I ricorsi sono inammissibili. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emanu 3 e", :ve ,- jnw").-, fDEPOSITATA IN CANCELLEF