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Ordinanza — n. 30372/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30372/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30372/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA MATTEO nato a MANFREDONIA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BARI Cda-to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Guerra Matteo, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30372/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale confessione responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA MATTEO nato a MANFREDONIA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BARI Cda-to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Guerra Matteo, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan E alle fDEPO S i TA TA IN C