Ordinanza — n. 30371/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO OLMO nato a GENOVA il 01/08/1990 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Grasso Olmo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, confermativa della pronuncia di primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30371/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO OLMO nato a GENOVA il 01/08/1990 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Grasso Olmo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, confermativa della pronuncia di primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata la quale, nel caso di specie, ha affermato come la pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, di poco superiore al minimo edittale, risulti adeguata. Occorre, in proposito, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan r Ern_anue Di SaA/ I _t c.m...? Agt.. er,JEPOSIT