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Ordinanza — n. 30370/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30370/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30370/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLLINS EHIGIATOR nato il 09/03/1993 ONYEBUCHI ISAAC nato il 19/02/1994 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Collins Ehigiator e Onyebuchi Isat ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato quella resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Imperia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deducono contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Le censure mosse dai ricorrenti sono costituite da doglianze in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità, risultando, altresì, del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che, in risposta alle doglianze riproposte anche in questa sede ha affermato, tra l'altro, che l'occasionalità della condotta e la scarsa qualità dello stupefacente sono smentite dalle risultanze delle indagini, posto che la percentuale di principio attivo delle sostanze rinvenute era tutt'altro che modestrn che l'ingestione, da parte dei due imputati, di un così elevato numero di ovuli è sintomatica di un'attività tutt'altro che occasionale; che l'asserito ruolo marginale degli stessi non ha trovato alcun riscontro.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di collusione con testimoni verdetto di colpevolezza corresponsabilità della vittima allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLLINS EHIGIATOR nato il 09/03/1993 ONYEBUCHI ISAAC nato il 19/02/1994 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Collins Ehigiator e Onyebuchi Isat ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato quella resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Imperia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deducono contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Le censure mosse dai ricorrenti sono costituite da doglianze in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità, risultando, altresì, del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che, in risposta alle doglianze riproposte anche in questa sede ha affermato, tra l'altro, che l'occasionalità della condotta e la scarsa qualità dello stupefacente sono smentite dalle risultanze delle indagini, posto che la percentuale di principio attivo delle sostanze rinvenute era tutt'altro che modestrn che l'ingestione, da parte dei due imputati, di un così elevato numero di ovuli è sintomatica di un'attività tutt'altro che occasionale; che l'asserito ruolo marginale degli stessi non ha trovato alcun riscontro.

All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presíd Daniela Dawan Eman alvo .40.--(frnov", iDEPOSiTATA IN CANCELLERIA Q 4 AGO 2021 I