Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing against the court's rejection of self-consumption and the severity of the sentence. The court rejected these generic censure, noting the defendant's extensive criminal record and the presence of cash and scales which proved the illicit nature of the drugs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e 5, d.P.R. 309/90; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal must specifically identify the legal and factual reasons supporting the dissent; generic censure without precise argumentation leads to inadmissibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZO VINCENZO nato a TARANTO il 05/08/1980 LL avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Balzo Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del Tribunale di Taranto in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deduce inosservanza e/o erronea applicazione, nonché vizio di motivazione, con riguardo all'art. 73 d.P.R. 309/90 e agli art. 546 e 192 cod. proc. pen.; in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; in riferimento all'art. 62- bis cod. pen. e al complessivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata la quale, nel caso di specie, ha motivatamente disatteso le medesime censure in questa sede riproposte, evidenziando l'inverosimiglianza della prospettazione difensiva del consumo personale dello stupefacente rinvenuto (68 involucri contenenti cocaina e 92 contenenti eroina) - attesa anche la presenza di un bilancino di precisione e di euro 1.070 in banconote di medio e piccolo taglio - e l'impossibilità di ritenere il fatto di lieve entità.
Anche con riguardo al lamentato trattamento sanzionatorio, la sentenza si appalesai adeguata laddove afferma che il lieve discostamento della pena base dal minimo edittale trova ragione nella dimostrata capacità a delinquere dell'imputato, attestata dal suo nutrito certificato penale, nonché dalla consistente somma di denaro rinvenuta, provento di pregressa attività di spaccio. Vi è adeguata motivazione anche sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 i Il Consigliere estensore rDEPOSITATA v IN CANCELLERIA Il Preyidente Daniela D