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Ordinanza — n. 30366/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30366/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30366/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEA CLAUDIO nato a ALBENGA il 06/07/1974 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Gallea Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Savona di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale. Deduce vizio di motivazione quanto alla responsabilità, nonché erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono costituiti da doglianze in punto O di 1.k, precluse al vaglio di questa Corte di legittimità. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Entrambi i motivi, inoltre, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che il ricorrente non ha confutato con la necessaria analisi critica. Sotto questo profilo, le doglianze sono, dunque, generiche. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili verdetto di colpevolezza confessione caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEA CLAUDIO nato a ALBENGA il 06/07/1974 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gallea Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Savona di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale. Deduce vizio di motivazione quanto alla responsabilità, nonché erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono costituiti da doglianze in punto O di 1.k, precluse al vaglio di questa Corte di legittimità. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Entrambi i motivi, inoltre, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che il ricorrente non ha confutato con la necessaria analisi critica. Sotto questo profilo, le doglianze sono, dunque, generiche. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Eman»ele J._ ,DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2