Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and failure to address prior appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Colombo's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft and obstruction of justice. Colombo argued for a new trial based on alleged procedural errors and insufficient reasoning, but the court found his arguments generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the detailed legal and factual comparisons required by criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal must specifically cite the legal reasons and factual elements supporting the dissent; generic criticisms without such specific comparison render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO GIOVANNI nato a PALERMO il 05/11/1992 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Colombo Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa della pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo a) ed al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo b). Deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R.; dell'art. 648 cod. pen.íciSh-AféT-ìmgr4t-cf~~‘; . violazione dell'art. 99 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
I primi tre motivi, infatti, riproducono motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corrette argomentazioni della Corte di appello di Palermo, (I ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Confronto qui del tutto mancante. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione non previamente dedotti nel giudizio di appello. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emarele D" 3 _a/e MDEPOSITATA :A CANCELLERIA 4 AGO 021 2 i O r,§ TI FE1N