Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to critically analyze the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Silvano Ciarlo inadmissible regarding a conviction for drunk driving at night. Ciarlo argued for a new trial based on erroneous evidence consideration and misapplication of Article 379 of D.P.R. 495/1992, but the court found his arguments generic. The appeal was rejected because it lacked precise legal justifications and failed to critically analyze the reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 d.P.R. 495/1992; An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is based on generic factual allegations without specific legal grounds and fails to critically analyze the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARLO SILVANO nato a SAVONA il 05/11/1962 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciarlo Silvano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Savona per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Deduce errata considerazione degli elementi probatori a carico dell'imputato nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 379 d.P.R. 495/1992. Il ricorso è inammissibile. Il motivo sollevato si articola in censure di fatto, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati, congrui, riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Gli assunti difensivi, inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato, di talché il ricorso si appalesa anche generico. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Erniénuele Di Sal aot.J14 FDEPOSìTATA , IN CANCELLERIA I .0 4 AGO 2021 I