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Ordinanza — n. 30362/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30362/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30362/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MADEDDU GABRIELE nato a ORISTANO il 18/07/1980 SOLINAS FEDERICO nato a ORISTANO il 17/12/1987 FOIS PIETRO nato a PAU il 13/03/1957 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza motivi di cassazione revisione della sentenza penale caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Fois, di due reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, rispettivamente afferenti al comma 1 e al comma 4, nonché del delitto di cui agli artt.
art. 133 cod. pen
e violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza con riguardo alla riduzione, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., operata dalla Corte di appello in modo impari tra pena detentiva e pena pecuniaria;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MADEDDU GABRIELE nato a ORISTANO il 18/07/1980 SOLINAS FEDERICO nato a ORISTANO il 17/12/1987 FOIS PIETRO nato a PAU il 13/03/1957 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Madeddu Gabriele, Solinas Federico e Fois Pietro ricorrono, con atti distinti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che - giudicando in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione - in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Oristano, ha rideterminato la pena loro rispettivamente irrogata. Gli imputati sono stati chiamati a rispondere: Madeddu, di più episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente; Solinas, oltre che di più episodi di cessione di sostanza stupefacente, anche del reato di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen.;

Fois, di due reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, rispettivamente afferenti al comma 1 e al comma 4, nonché del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 629 cod. pen. Madeddu deduce violazione dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e violazione dell'art. 133 cod. pen. con riguardo all'errato aumento di pena; Solinas deduce violazione dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza con riguardo alla riduzione, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., operata dalla Corte di appello in modo impari tra pena detentiva e pena pecuniaria;

Fois deduce falsa applicazione dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., articolando, sul punto, i medesimi argomenti degli altri due ricorrenti. I ricorsi sono inammissibili. Il secondo motivo di Madeddu e di Solinas è inammissibile perché il trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Quanto alla comune doglianza sulla violazione dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la consolidata giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo, stabilito che non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto (tra altre, Sez. 1, n. 21185 del 01/07/2020, GHABA MOHAMED Rv. 279371).

All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Ernfluele • Salvo ise>4".....,,1'