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Ordinanza — n. 30361/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for drug trafficking as generic grounds lack specific legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30361/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Parisi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Parisi challenged a lower court's finding of liability for cocaine trafficking, arguing insufficient motivation under specific criminal procedure and drug law articles. The court rejected these claims because the appeal failed to provide a specific comparison between his legal arguments and the detailed reasoning of the lower court, rendering the grievances generic and repetitive.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 73, 75 D.P.R. 309/90; Art. 62-bis, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the dissent, as required by the principle of specific comparison with the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking specific comparison cassazione ordinanza motivation defect procedural requirement gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90
Art. 75 D.P.R. 309/90
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
artt. 192 cod. proc. pen
Deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI BRUNO nato a CAGLIARI il 12/08/1955 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parisi Bruno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Cagliari per due distinti episodi di detenzione a fine di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90; violazione di legge con riferimento agli artt. 73, comma 5 e 75 d.P.R. 309/90; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Tutti e tre i motivi si appalesano generici e aspecifici perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. È necessario rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che hanno evidenziato, con argomenti del tutto congrui, l'inverosimiglianza delle prospettazioni difensive volte a sostenere un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emanuele Di S lv