Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30360/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30360/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30360/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCHER ALEXANDER nato a ROMA il 07/11/1991 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; r Rucher Alexander ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di colpevolezza del Tribunale di Roma per il reato di detenzione a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo marijuana in concorso con altra persona (commesso il 19/04/2013). Con recidiva specifica infraquinquennale. Deduce l'intervenuta prescrizione del contestato reato; la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 30360/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con recidiva specifica infraquinquennale. Deduce l'intervenuta prescrizione del contestato reato; la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
asserzione difendibile diritto a un difensore difesa penale allegazione motivata allegazioni inverosimili ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131- bis cod. pen
Deduce l'intervenuta prescrizione del contestato reato; la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCHER ALEXANDER nato a ROMA il 07/11/1991 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; r

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rucher Alexander ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di colpevolezza del Tribunale di Roma per il reato di detenzione a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo marijuana in concorso con altra persona (commesso il 19/04/2013). Con recidiva specifica infraquinquennale. Deduce l'intervenuta prescrizione del contestato reato; la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prescrizione, si osserva che essa non è ancora maturata essendo stata ritenuta la recidiva qualificata„ I motivi sulla sospensione condizionale della pena e sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. si appalesano generici perché non si confrontano con le affermazioni sui rispettivi punti della sentenza impugnata. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Daw