Ordinanza — n. 30359/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE LORENZO nato a PALESTRINA il 14/08/1977 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Carbone Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma confermativa della pronuncia del Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione con riferimento all'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego dell'attenuante comune ex art. 62, n. 6, cod. pen. e al diniego dell'attenuante speciale di cui al comma 7 del citato art. 73; conseguente inosservanza della legge penale con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 30359/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione con riferimento all'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego dell'attenuante comune ex art. 62, n. 6, cod. pen. e al diniego dell'attenuante speciale di cui al comma 7 del citato art. 73; conseguente inosservanza della legge penale con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE LORENZO nato a PALESTRINA il 14/08/1977 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Carbone Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma confermativa della pronuncia del Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione con riferimento all'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego dell'attenuante comune ex art. 62, n. 6, cod. pen. e al diniego dell'attenuante speciale di cui al comma 7 del citato art. 73; conseguente inosservanza della legge penale con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Invero, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Roma, la ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle stesse. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. hDEPOSITATA IN CANCELLERIA Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente / e4 A.G 20Z1 Daniela Dawan FUNZION