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Ordinanza — n. 30358/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30358/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30358/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONUOHA MARCELL nato il 14/08/1981 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Onuoha Marcell ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di S. Maria C.V., per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 30358/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Maria C.V., per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

Parole chiave

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asserzione difendibile allegazioni fattuali non credibili accusa penale capacità di stare in giudizio corresponsabilità della vittima oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Maria C.V., per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONUOHA MARCELL nato il 14/08/1981 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Onuoha Marcell ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di S. Maria C.V., per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emaraíele alvo (IA(41í/ 7 FDEPOSITATA , IN CANCELLER