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Ordinanza — n. 30357/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere complaints and lack of confrontation with lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30357/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Okwunwa Chukwuma inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his sentence regarding the qualification of a crime under Article 73 of the Penal Code. The court rejected the appeal because it consisted solely of complaints on facts without engaging with the legal arguments already properly examined by the lower judiciary.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints on facts or legal points already adequately examined and dismissed by the court of first instance, without the appellant confronting the specific arguments used by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of confrontation criminal procedure procedural costs Cassa delle ammende partial reform ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKWUNWA CHUKWUMA CUI 04WMHJD nato il 28/07/1986 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Okwunwa Chukwuma, imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano in punto di pena, confermando nel resto. Deduce errata qualificazione giuridica e motivazione illogica. Il ricorso è inammissibile. Esso è, invero, costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si è confrontato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan ugle Di? ) POSì -: JN CANCE