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Ordinanza — n. 30356/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30356/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30356/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSAIH EL MEHDI nato il 06/09/1994 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; n/p Bensaih El Mehdi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Monza in ordine al reato di cui agli artt. 81 cov., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. :309/90. Con un unico motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen, e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, apparendo il motivo proposto non scandito dalla necessaria analisi critica, anche con riguardo al trattamento punitivo con riguardo al quale la Corte del merito fornisce adeguata motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30356/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cov., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. :309/90. Con un unico motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen, e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, apparendo il motivo proposto non scandito dalla necessaria analisi critica, anche con riguardo al trattamento punitivo con riguardo al quale la Corte del merito fornisce adeguata motivazione.

Parole chiave

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caso poco grave responsabilità penale dei minori caso di media gravità responsabilità penale principio del ne bis in idem accusa penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSAIH EL MEHDI nato il 06/09/1994 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; n/p

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bensaih El Mehdi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Monza in ordine al reato di cui agli artt. 81 cov., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. :309/90. Con un unico motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen, e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, apparendo il motivo proposto non scandito dalla necessaria analisi critica, anche con riguardo al trattamento punitivo con riguardo al quale la Corte del merito fornisce adeguata motivazione.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente / 1 Daniela Dawan Ernaimele Di Salvg. 3~44 ,DE- POSIT.i\TA 2 iIN CA