Ordinanza — n. 30355/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICHTENBERGER MARIO nato a NOVI LIGURE il 03/06/1971 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE AIPPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lichtenberger Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada. Deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada. Deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICHTENBERGER MARIO nato a NOVI LIGURE il 03/06/1971 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE AIPPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lichtenberger Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada. Deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emanuele Di 1vo "^:,./t 41-41.—uv>N„. DEPOSITATA 2 IN C