Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30354/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30354/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds required by procedural law. The appellant merely reiterated generic grievances already thoroughly examined and rejected by the lower courts without critical analysis. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request; generic complaints that reproduce previously rejected arguments without critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal specific grounds requirement lack of critical analysis procedural law violations reiteration of rejected arguments luogo del reato alibi lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Con riguardo al secondo profilo, è necessario rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO PASQUALE nato a BOLLATE il 05/05/1986 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Militello Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa di quella del Tribunale di Varese che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e dall'avere commesso il fatto in orario notturno. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione di norme penali. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, sono costituiti da doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; i motivi non sono stati scanditi con la necessaria analisi critica.

Quanto al primo profilo d'inammissibilità, è d'uopo ricordare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Con riguardo al secondo profilo, è necessario rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore il Presidente Daniela Dawan Emap9ele Di Sal o cl1m4„‹ 3C i ' IN C