Ordinanza — n. 30353/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARAF OUMANE nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere DANIELA DAWAN; Saraf Oumanè ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Milano in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di cessione, in concorso con altro soggetto. Deduce manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena. Il ricorso è inammissibile. Il trattamento sanzionatorio è, invero, sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da puntuale disamina delle deduzioni difensive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena. Il ricorso è inammissibile. Il trattamento sanzionatorio è, invero, sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da puntuale disamina delle deduzioni difensive.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARAF OUMANE nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Saraf Oumanè ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Milano in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di cessione, in concorso con altro soggetto. Deduce manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena. Il ricorso è inammissibile. Il trattamento sanzionatorio è, invero, sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da puntuale disamina delle deduzioni difensive.
È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il President Daniela Dawan Eman e:e/ 'Salvo r---- /.