Ordinanza — n. 30352/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUBANE MOHAMED nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Loubane Mohanned ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione di responsabilità del Gup di Milano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, destinate, per quantità, caratteristiche, modalità di confezionamento e rinvenimento, ad uso non personale. Con i primi due motivi, deduce erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato; con il terzo, erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione; con il quarto, erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30352/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con i primi due motivi, deduce erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato; con il terzo, erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione; con il quarto, erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUBANE MOHAMED nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Loubane Mohanned ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione di responsabilità del Gup di Milano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, destinate, per quantità, caratteristiche, modalità di confezionamento e rinvenimento, ad uso non personale. Con i primi due motivi, deduce erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato; con il terzo, erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione; con il quarto, erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano, il ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. Deve rammentarsi che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ù EPOSITATA Daniela Dawan Emnuele Dialvo IN CANCELLERIA