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Ordinanza — n. 30351/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30351/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30351/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORANZI MICHELA nato a VERONA il 24/11/1972 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Miglioranzi Michela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Verona per i reati di detenzione (capo 1) e di cessione (capo 2) di diversa tipologia di sostanza stupefacente. Deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata dà pienamente conto, con motivazione incensurabile, del compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata dà pienamente conto, con motivazione incensurabile, del compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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asserzione difendibile difesa penale verosimiglianza della persecuzione argomentazione nel merito gravi addebiti penali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORANZI MICHELA nato a VERONA il 24/11/1972 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Miglioranzi Michela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Verona per i reati di detenzione (capo 1) e di cessione (capo 2) di diversa tipologia di sostanza stupefacente. Deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata dà pienamente conto, con motivazione incensurabile, del compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Empnuele Di alvo 1911.-7 POSITATA , IN CANCELLERIA 1 Q 4 AGO 2021 FUNZION