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Ordinanza — n. 30350/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the defendant's subsequent withdrawal of the request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30350/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Margherita Salvatore inadmissible because the defense attorney withdrew the request on March 31, 2021. Although the appellant argued for a violation of law regarding her sentence reduction, the withdrawal rendered the legal challenge procedurally void. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the court rules on its admissibility, thereby extinguishing the right to judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility of request procedural extinction court costs award defense attorney withdrawal responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA SALVATORE nato a TARANTO il 21/08/1968 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Lodi, ha rideterminato la pena inflitta a Margherita Salvatore, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. 309/90, in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 888,94 di multa. Il Margherita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia allo stesso. Invero, data 31/03/2021, il difensore dell'imputato, avv. Leonardo Lanucara, ha depositato in cancelleria l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e autenticato dal difensore. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente./ Daniela Dawan Ema uele i Salvo DEPOSITATA ' IN CANCELLERIA IV tEL - 4 AGO 2021 FUNZIONA