Ordinanza — n. 30349/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZINI GUIDO nato a MACERATA il 02/02/1984 avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lorenzini Guido ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada - ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Macerata, per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, confermandola nel resto. Solleva due motivi con cui deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza del dolo di entrambi i reati contestati, nonché illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, il cui vaglio è precluso a questa Corte di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 189, commi 6 e 7, cod. strada - ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Macerata, per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, confermandola nel resto. Solleva due motivi con cui deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza del dolo di entrambi i reati contestati, nonché illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, il cui vaglio è precluso a questa Corte di legittimità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZINI GUIDO nato a MACERATA il 02/02/1984 avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lorenzini Guido ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada - ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Macerata, per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, confermandola nel resto. Solleva due motivi con cui deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza del dolo di entrambi i reati contestati, nonché illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, il cui vaglio è precluso a questa Corte di legittimità.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945). Entrambi i motivi, inoltre, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che il ricorrente non ha confutato con la necessaria analisi critica.
Sotto questo profilo, le doglianze sono, dunque, generiche. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiuro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Ema Ivo ha..11 94," ,FE TE-p- '1N OSkTATAI C