Ordinanza — n. 30348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AXHA ARTAN nato il 08/05/1975 avverso la sentenza del 19/11/2020 del GIP TRIBUNALE di SAVONA EJato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Axha Artan ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Savona in ordine a due reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (del tipo cocaina). Deduce, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 invece che ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciatol „4_, /<-' (7 e) A tt ti' 1 'C'('°' t7/ti o e;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AXHA ARTAN nato il 08/05/1975 avverso la sentenza del 19/11/2020 del GIP TRIBUNALE di SAVONA EJato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Axha Artan ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Savona in ordine a due reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (del tipo cocaina). Deduce, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 invece che ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciatol „4_, /<-' (7 e) A tt ti' 1 'C'('°' t7/ti o e;
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il p ente Daniela Dawan e Di Salvo ;-• iD1270SiTA-A .;5.» i N CANCELLERIA 4Aè