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Ordinanza — n. 30347/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30347/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30347/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 02/10/1993 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLOrSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Caforio Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Taranto, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 99, comma 4, cod. pen., confermando nel resto la sentenza appellata. Deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30347/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Caforio Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Taranto, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 99, comma 4, cod. pen., confermando nel resto la sentenza appellata. Deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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esame di cassazione risarcimento del danno civile actio confessoria fondamento dell'azione azione civile calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di colpevolezza.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 02/10/1993 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLOrSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Caforio Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Taranto, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 99, comma 4, cod. pen., confermando nel resto la sentenza appellata. Deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla pena. Premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, si rileva che la Corte territoriale ha ritenuto il discostamento della pena base dal minimo edittale ampiamente giustificato, oltre che dal significativo quantitativo di droga "pesante" detenuto, «anche e soprattutto dalle modalità e circostanze dell'azione..., ovvero del progresso svolgimento, sempre durante l'esecuzione della misura cautelare, di una fiorente attività di spaccio immediatamente riavviata non appena conseguita la misura inframuraria, potendo il Caforio contare, evidentemente, su di una vasta platea di acquirenti già fidelizzati».

L'entità della pena irrogata è stata, pertanto, correttamente giustificata. Il vizio di motivazione è stato dedotto in termini non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. È necessario rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emlnijele 1i Sv .4-tAre" rrATA , CANCELLERIA h