Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for omitting non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abdul Farek inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant challenged a plea bargain sentence, arguing the court failed to recognize a statutory ground for non-punishment under Article 131bis of the Penal Code. The court ruled that such grounds do not qualify as immediate acquittal reasons under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, making the appeal outside the scope of Article 448, paragraph 2, bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 131bis, c.p.: A cassation appeal against a plea bargain is inadmissible if it relies on a ground for non-punishment that does not constitute a reason for immediate acquittal under Article 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAREK ABDUL nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/11/2020 del TRIBUNALE di IMPERIA(-€1-ateravvtscratte-parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 37381/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Imperia ha applicato a Abdul Farek, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all' art. 385 c.p. ed altro ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'art. 131bis c.p. in relazione al'omessa rilevazione di ufficio della causa di non punibilità, ricorrendone nella specie i presupposti.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposta al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. in conformità all'orientamento secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265).
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2021 Il consigliere estensore Anpelo Capozzi :DEPOSITATA IN CANCELLERIA AGO 2021 I