Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30116/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30116/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30116/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHIAVELLA ANTONIO nato a PALESTRINA il 14/06/1976 MUSETTI EMILIO nato a PALIANO il 22/12/1970 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA---€1-ate-awite-a-1-1-e-pan4 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 37320/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della gravata sentenza del 25/6l 2019 del G.U.P. del Tribunale di Tivoli, appellata dagli imputati Musetti Emilio e li Schiavi ' Antonio, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena loro inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 317 c.p. ed altro loro ascritti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599bis c.p; Ordinanza — n. 30116/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Tivoli, appellata dagli imputati Musetti Emilio e li Schiavi ' Antonio, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena loro inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 317 c.p. ed altro loro ascritti.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di revisione penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative controllo della commisurazione della pena atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599bis c.p
del Tribunale di Tivoli, appellata dagli imputati Musetti Emilio e li Schiavi ' Antonio, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena loro inflitta per i reati di cui agli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHIAVELLA ANTONIO nato a PALESTRINA il 14/06/1976 MUSETTI EMILIO nato a PALIANO il 22/12/1970 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA---€1-ate-awite-a-1-1-e-pan4 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 37320/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della gravata sentenza del 25/6l 2019 del G.U.P. del Tribunale di Tivoli, appellata dagli imputati Musetti Emilio e li Schiavi ' Antonio, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena loro inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 317 c.p. ed altro loro ascritti.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Nell'interesse di Emilio Musetti si deduce mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, dovendosi tenere conto degli elementi favorevoli all'imputato per contenere la pena nel minimo edittale. Nell'interesse di Antonio Schiavella si deduce: - Nullità della sentenza in relazione alla denegata possibilità da parte del Procuratore generale e dello stesso giudice di legittimità di rilevare di ufficio violazioni di legge che precedono la questione della illegalità della pena. - Vizio di motivazione in relazione alla affermata ostatività della rilevabilità di questioni di ufficio. - Vizio della motivazione in relazione alla preclusione della valutazione nel merito in sede di legittimità con riferimento ai definiti confini del diritto di difesa ricostruiti in sentenza.

I ricorsi sono palesemente inammissibili. Quella nell'interesse di Musetti in quanto proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 Rv. 272969 - 01 Gueli). Quella nell'interesse di Schiavella - oltre al rilievo che precede - in ogni caso, del tutto aspecifica in ordine alle eventuali questioni rilevabili di ufficio. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle a mende. Deciso il 25.2.2021 Il consigliere estensore n e Angelo Capozzi (pEPOSITATA hq CANCELLERIA