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Ordinanza — n. 30115/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30115/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30115/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISCOGNETTI ANGELO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 08/01/1984 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Angelo Ciscognetti ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 2/7/2019,appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 42 c.p; Ordinanza — n. 30115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Parole chiave

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scemata imputabilità verdetto di colpevolezza ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie carenza di credibilità oggettiva lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
art. 42 c.p
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 42 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISCOGNETTI ANGELO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 08/01/1984 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Angelo Ciscognetti ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 2/7/2019,appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 42 c.p. e 125, comma 3, c.p.p. in quanto l'autorizzazione di allontanarsi dall'abitazione per ragioni sanitarie concessa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, nella medesima data di commissione del reato, risultava produttiva di effetti a prescindere dalla sua notifica all'interessato, scriminando la punibilità della condotta attribuita al ricorrente. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato in quanto correttamente la Corte ha escluso l'incidenza della notifica all'imputato del provvedimento autorizzativo successivamente al momento dell'accertamento dell' allontanamento da parte sua dall'abitazione, in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale integra il reato di evasione l'allontanamento del detenuto dall'abitazione ove si trova ristretto in detenzione domiciliare, senza attendere la formale comunicazione del provvedimento di rimessione in libertà a seguito dell'entrata in vigore della legge con la quale è stato concesso l'indulto (Sez. 6, n. 8812 del 14/11/2012 Ud. (dep. 2013), Crescenzo, Rv. 254685).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Il P ente Ange Capozzi 'DEPOSITATA" IN CANCELLERIA i 02 AGO 2021 IL FUNZIO