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Ordinanza — n. 30113/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30113/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30113/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MOHAMED nato il 08/02/1994 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Mohamed Issaoui ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12/7/2019, appellata dallo stesso F.nputato,riconosciuto l'imputato colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p; Ordinanza — n. 30113/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Parole chiave

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gravi addebiti penali allegazioni fattuali non credibili diritto musulmano verdetto di colpevolezza accuse di abuso promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MOHAMED nato il 08/02/1994 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Mohamed Issaoui ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12/7/2019, appellata dallo stesso F.nputato,riconosciuto l'imputato colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce vizio cumulativo di di motivazione in ordine all'aumento di pena inflitta a titolo di continuazione tra il reato per cui si procede e quello già in giudicato. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che li ha esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici in risposta alla analoga censura mossa in appello, considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenjxrdelle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore residente Ange o Capozzi Li DETA IN CANCELLERIA 02 AGO 2021 IL FUNZ1ONAjc