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Ordinanza — n. 30112/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30112/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30112/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACENTINO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/03/1989 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Michele Placentino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che in riforme di quella emessa dal Tribunale di Foggia in data 16/10/2012,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p.,esclusa la recidiva contestata,concesse le attenuanti generiche e l'ulteriore diminuente di cui all'art. 89 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 89 c.p; Ordinanza — n. 30112/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p.,esclusa la recidiva contestata,concesse le attenuanti generiche e l'ulteriore diminuente di cui all'art. 89 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.

Parole chiave

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lacune probatorie attendibilità dei testimoni documenti mancanti testimone a carico prove corroboranti mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
art. 89 c.p
385 c.p.,esclusa la recidiva contestata,concesse le attenuanti generiche e l'ulteriore diminuente di cui all'art. 89 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACENTINO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/03/1989 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Michele Placentino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che in riforme di quella emessa dal Tribunale di Foggia in data 16/10/2012,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p.,esclusa la recidiva contestata,concesse le attenuanti generiche e l'ulteriore diminuente di cui all'art. 89 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria con perizia volta ad accertare la incapacità di intendere e di volere dell'imputato ricorrente, essendosi considerati gli esiti di perizia svolta in altro procedimento penale. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato avendo la Corte correttamente escluso la necessità della rinnovazione istruttoria in ragione dell'accertamento peritale risultante in atti relativo ad un identico periodo temporale. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la questione posta per la prima volta in sede di legittimità implica valutazioni in fatto che non possono troavare accesso in questa sede.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore e Angelo Capozzi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 02 AGO 2021 IL F'UNZI