Ordinanza — n. 30107/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGALIPPA LUCA nato a ROMA il 20/11/1970 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Luca Sgalippa ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 25/2/2019, appellata dallo stesso ímputato,riconoscíuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,336 c.p. (a),186 co 7 d.leg.vo 285/92 (b) e 4 I.n. 110/75(c) e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 c.p; Ordinanza — n. 30107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 336 c.p. risultando dalal riportata testimonianza dell'app. Colicchio che il ricorrente rifiutava di sottoporsi all'esame alcolemico e solo dopo tale rifiuto profferiva le minacce. Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questione di fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità rispetto all'incensurabile accertamento svolto dal giudice di merito in ordine alla espressione delle pesanti minacce da parte del ricorrente finalizzate alla non esecuzione del test alcolemico.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGALIPPA LUCA nato a ROMA il 20/11/1970 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Luca Sgalippa ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 25/2/2019, appellata dallo stesso ímputato,riconoscíuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,336 c.p. (a),186 co 7 d.leg.vo 285/92 (b) e 4 I.n. 110/75(c) e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 336 c.p. risultando dalal riportata testimonianza dell'app. Colicchio che il ricorrente rifiutava di sottoporsi all'esame alcolemico e solo dopo tale rifiuto profferiva le minacce. Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questione di fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità rispetto all'incensurabile accertamento svolto dal giudice di merito in ordine alla espressione delle pesanti minacce da parte del ricorrente finalizzate alla non esecuzione del test alcolemico.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Ang-1 o Capozzi i :DEPOS1TATAi IN CANCELLE