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Ordinanza — n. 30104/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30104/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30104/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINO FABIO nato a NAPOLI il 14/04/1985 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputato Fabio Cesarino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere-sez. distaccata di Aversa in data 10/10/2012, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. essendosi mancato di considerare alcuni indici fattuali dedotti dalla difesa in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti ed essendosi in contraddizione con le ragioni della commisurazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 131-bis c.p; Ordinanza — n. 30104/2021 — snpen · Corte di Cassazione: distaccata di Aversa in data 10/10/2012, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. essendosi mancato di considerare alcuni indici fattuali dedotti dalla difesa in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti ed essendosi in contraddizione con le ragioni della commisurazione della pena.

Parole chiave

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esame grafologico prove fabbricate difetto di sottoscrizione accertamento inesatto dei fatti mancata prova di parzialità censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
distaccata di Aversa in data 10/10/2012, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p.
art. 131-bis c.p
il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINO FABIO nato a NAPOLI il 14/04/1985 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Fabio Cesarino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere-sez. distaccata di Aversa in data 10/10/2012, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. essendosi mancato di considerare alcuni indici fattuali dedotti dalla difesa in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti ed essendosi in contraddizione con le ragioni della commisurazione della pena.

E' pervenuta memoria a sostegno delle ragioni del ricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni in fatto involgenti la rivalutazione della condotta che non possono aver accesso in sede di legittimità, avendo la Corte - secondo una incensurabile valutazione in fatto - escluso la ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità sulla base della gravità della condotta espressione di una proclività a delinquere del ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelo Capozzi ir-DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 02 AGO 20 IL FUNZIONA