Ordinanza — n. 30103/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME SOULEYMANE nato il 27/04/1970 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputato Soulerdaine Drame ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 14/5/2018, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 334,comma 2, c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità non essendosi superato il ragionevole dubbio, in mancanza dell'accertamento della identità della persona che avesse materialmente ritirato il veicolo dalla carrozzeria ove era custodito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30103/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 334,comma 2, c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità non essendosi superato il ragionevole dubbio, in mancanza dell'accertamento della identità della persona che avesse materialmente ritirato il veicolo dalla carrozzeria ove era custodito.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME SOULEYMANE nato il 27/04/1970 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Soulerdaine Drame ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 14/5/2018, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 334,comma 2, c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità non essendosi superato il ragionevole dubbio, in mancanza dell'accertamento della identità della persona che avesse materialmente ritirato il veicolo dalla carrozzeria ove era custodito.
Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questione di fatto rispetto alla ritenuta irrilevanza della identificazione di colui che aveva ritirato il mezzo dalla carrozzeria in costanza dell'accertamento dell'affidamento in custodia del mezzo sottoposto a sequestro e successiva confisca all'imputato che, successivamente, risultava aver curato il trasferimento della vettura in Senegal. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelo capozzi DEPOSITATA N CANCELLERIA I 02 AGO