Court dismisses appeal on escape charges, ruling intent to leave custody suffices regardless of smoking outside cell.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alica Siposova inadmissible regarding her conviction for escape under Article 385 of the Penal Code. Siposova argued that her act of smoking a cigarette near her cell lacked the necessary offensiveness and intent for an escape charge. The court rejected this, holding that the specific purpose of the act is irrelevant; the mere intent to leave the restricted area constitutes the crime, as confirmed by established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; The intent to abandon the place of domiciliary arrest is generic, requiring only the will to leave while aware of the restriction, without the specific purpose of the action being relevant to the crime's constitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPOSOVA' ALICA nato il 08/03/1969 avverso la sentenza del 04/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Alica Siposova ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Ancona che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 23/11/2016, appellata dalla stessa imputata,riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.
La ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di offensività del fatto, essendosi la imputata limitata a fumare una sigaretta a neppure una decina di metri dal luogo ove era ristretta. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato avendo la Corte correttamente risposto al motivo oggi riproposto sul rilievo della integrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo della condotta di evasione da parte della imputata sorpresa sulla pubblica via mentre rientrava nella struttura ove era detenuta, non essendovi alcun bisogno di uscirne per fumare - del resto reiterando altre recenti precedenti analoghe condotte, per le quali era anche stata tratta in arresto.
Del resto, secondo consolidato orientamento il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione (Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci R., Rv. 217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod. pen. costituito dall'interesse dello stato al mantenimento della restrizione personale del custodito, disposta ed eseguita nella forma di legge(Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, De Biase,Rv. 167727).
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore id AngelQ Capozzi 'DEPOSITATA IN CANCELLERIA ) 02 AGO 2021 IL FUNZ1O