Ordinanza — n. 30098/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFFIA MATTIA nato a MILANO il 16/10/1991 avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di MILANO-el-a-t-e-avvrstraffeiraft i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 37073/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a Mattia Scaffia la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo l'omessa considerazione della sospensione condizionale della pena proposta con l'accordo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 385 c.p, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30098/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., ha applicato a Mattia Scaffia la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo l'omessa considerazione della sospensione condizionale della pena proposta con l'accordo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFFIA MATTIA nato a MILANO il 16/10/1991 avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di MILANO-el-a-t-e-avvrstraffeiraft i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 37073/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a Mattia Scaffia la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo l'omessa considerazione della sospensione condizionale della pena proposta con l'accordo.
L'impugnazione è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2021 Il consigliere estensore idente Angeli Capozzi #DEPOS1TATA IN CANCELLERIA il 02 AGO 2021 ILFU