Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, Daniele Piano, rather than a registered defense attorney. The lower court had convicted the defendant of crimes under specific articles of the Penal Code and imposed a penalty of justice. The Court ruled that under the reformed Criminal Procedure Code, all appeals, memorials, and new grounds must be signed by a defense attorney to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals, memorials, and new grounds must be signed by a defense attorney; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANO DANIELE nato a BATTIPAGLIA il 24/10/1981 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 37040/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, a seguito di gravame interposto dall'imputato Daniele Piano, ha confermato la sentenza del locale Tribunale in data 3.7.2019 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 47ter I.n. 57/75, 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. L'impugnazione è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2021 Il consigliere estensore Il ,P si e e Ange Capozzi DEPOSITATA I IN CANCELLE