Ordinanza — n. 30095/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO COLOMBA nato a BOSCOTRECASE il 13/08/1957 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Colomba Cozzolino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 19/6/2018, appellata dalla stessa imputata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta in realzione al reato di cui all'art. 323 cod. pen. ascritto per le condotte contestate come commesse sino a settembre 2012 per essere il reato estinto per prescrizione, rideterminando la pena la pena inflitta alla predetta per le residue condotte Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea valutazione della prova penale in ordine alla affermazione di responsabilità non avendo la ricorrente mai esercitato poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, limitandosi ad individuare i nominativi dei supplenti,reperendo disponibilità concrete per le sostituzioni brevi al solo fine di far funzionare la scuola, terminando la relativa procedura con la firma del contratto da parte del dirigente scolastico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323 cod. pen; Ordinanza — n. 30095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda la generica riproposizione di questioni di fatto devolute con l'atto di appello alle quali il Giudice di merito ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici individuando la - pervero incontestata - responsabilità della ricorrente quale istruttrice in caso di assenza di unità di personale e necessità di sostituzione, avendo ella rappresentato al responsabile deputato alla sottoscrizione del contratto di supplenza,la sussistenza delle condizioni per il relativo affidamento ad un determinato soggetto, individuato violando sia la procedura che, in taluni casi, l'obbligo di astensione gravante sul dipendente pubblico.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO COLOMBA nato a BOSCOTRECASE il 13/08/1957 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Colomba Cozzolino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 19/6/2018, appellata dalla stessa imputata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta in realzione al reato di cui all'art. 323 cod. pen. ascritto per le condotte contestate come commesse sino a settembre 2012 per essere il reato estinto per prescrizione, rideterminando la pena la pena inflitta alla predetta per le residue condotte Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea valutazione della prova penale in ordine alla affermazione di responsabilità non avendo la ricorrente mai esercitato poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, limitandosi ad individuare i nominativi dei supplenti,reperendo disponibilità concrete per le sostituzioni brevi al solo fine di far funzionare la scuola, terminando la relativa procedura con la firma del contratto da parte del dirigente scolastico.
Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda la generica riproposizione di questioni di fatto devolute con l'atto di appello alle quali il Giudice di merito ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici individuando la - pervero incontestata - responsabilità della ricorrente quale istruttrice in caso di assenza di unità di personale e necessità di sostituzione, avendo ella rappresentato al responsabile deputato alla sottoscrizione del contratto di supplenza,la sussistenza delle condizioni per il relativo affidamento ad un determinato soggetto, individuato violando sia la procedura che, in taluni casi, l'obbligo di astensione gravante sul dipendente pubblico.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Co