Cassation court dismisses appeal as generic challenge to discretionary sentencing powers regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling it constituted a generic challenge to the trial judge's discretionary sentencing powers. The appellant argued for reduced penalties based on the minor nature of the crime and subsequent behavior, while the court emphasized the defendant's recidivism and the gravity of the offense. Consequently, the court upheld the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 360 n. 6 c.p.p.: An appeal that merely criticizes the exercise of the trial judge's discretionary powers regarding sentencing without specific legal grounds is inadmissible as a generic challenge.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIHMI MAJDI nato il 07/12/1987 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Majdi Drihmi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 19/3/2015, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui agli artt.81, 337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, non potendo non rilevare il comportamento processuale dell'imputato, la modesta gravità del fatto ed il comportamento susseguente alla commissione del reato.
Il ricorso è inammissibile costituendo generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha negato le attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, recidivo, correttamente giudicando equa la pena inflitta poco superiore al minimo edittale. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore idente Angel Capozzi IN 12„..2fICEILL.L.RIA f i i 02 AG