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Ordinanza — n. 30093/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed without specific grounds. The appellant, Ciss Abib, challenged the lower court's rejection of his claim that the appellate court failed to provide reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court ruled that the appeal was too generic and did not sufficiently address the specific criticisms raised by the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is filed without specific grounds and fails to adequately address the reasons given by the court of appeal for its decision.

Parole chiave

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generic appeal mitigating circumstances lack of reasoning inadmissible appeal criminal procedure alibi risposta alla petizione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISS ABIB nato il 18/03/1980 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE P L' imputato Ciss Abib ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 4/4/2014 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed altro e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce omessa motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché del tutto genericamente proposto rispetto alla censura di genericità mossa dalla sentenza impugnata ai motivi di appello proposti. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelo Capozzi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 02 AGO 2021 IL FUN