Ordinanza — n. 30092/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA STEFANO nato a BAGNO A RIPOLI il 28/06/1990 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputato Steago Massa ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, in sede di rinvio, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pistoia in data 3/5/2017, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. trattandosi di un imputato del tutto incapace di comprendere le sue azioni e privo di reale intenzione di fuggire, essendosi mancato di considerare i referti ospedalieri attestanti le condizioni psico-fisiche dello stesso imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 c.p, art. 131-bis c.p; Ordinanza — n. 30092/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. trattandosi di un imputato del tutto incapace di comprendere le sue azioni e privo di reale intenzione di fuggire, essendosi mancato di considerare i referti ospedalieri attestanti le condizioni psico-fisiche dello stesso imputato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA STEFANO nato a BAGNO A RIPOLI il 28/06/1990 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Steago Massa ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, in sede di rinvio, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pistoia in data 3/5/2017, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. trattandosi di un imputato del tutto incapace di comprendere le sue azioni e privo di reale intenzione di fuggire, essendosi mancato di considerare i referti ospedalieri attestanti le condizioni psico-fisiche dello stesso imputato.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo la Corte correttamente rigettato l'istanza difensiva sul rilievo della non particolare tenuità dell' arbitrario allontanamento dalla comunità terapeutica ove era ristretto, in considerazione del suo rinvenimento nei pressi di una fermata di autobus con uno zaino indosso contenente i suoi effetti personali, a dimostrazione di una deliberata consapevole volontà di fuggire, rispetto alla quale non risultava incidente l'assunzione di psicofarmaci, risultando consapevolmente disatteso l'impegno assunto per la disintossicazione.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. r Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Il den e Angelo Capozzi IN CANCELLERIA i az AGO 2021 Il F Th'ZK)NAQ