Italian Court dismisses appeal on state of necessity claim regarding police presence at residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Napolitano inadmissible, upholding the lower court's reduction of his sentence for attempted robbery. Napolitano argued a state of necessity due to police presence at his son's home, but the court found the lower judge correctly resolved this factual issue. Consequently, the appeal was rejected, and Napolitano was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 61 n. 2 c.p.: The court of cassation declares an appeal inadmissible when the lower court has already correctly resolved the factual question regarding the existence of a state of necessity, thereby precluding further review on that ground.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO DOMENICO nato a TERMINI IMERESE il 28/05/1962 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Domenico Napolitano ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che in parzial riforma di quella emessa dal Tribunale di Termini Imerse in data 3/12/2018, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art.385 c.p. esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., ha rideterminato la pena inflitta al predetto.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla valutazione delle prove a favore dell'imputato in relazione al dedotto stato di necessità conseguente alla situazione pesantemente conflittuale determinatasi presso l'abitazione del figlio. Il ricorso è inammissibile in quanto propone questione di fatto già correttamente risolta dal Giudice di merito che ha escluso qualsiasi necessità cogente da parte dell'imputato di allontanarsi dalla abitazione sia in presenza di un'aliquota della polizia penitenziaria, sia della possibilità di chiedere soccorso ulteriore alle forze dell'ordine.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelo Capozzi i_________ _ , DEPOSIlAtAl IN CANCELLERIA 02 AGO 2021 IL FUNZIONA '0 GI