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Ordinanza — n. 30089/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30089/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30089/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO CARMELO nato a PALERMO il 22/02/1989 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ! L' imputato Carmelo Migliaccio ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 21/7/2017, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità sia in relazione alla credibilità intrinseca della p.o. che della individuazione della azione violenta oppositiva. - Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p; Ordinanza — n. 30089/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità sia in relazione alla credibilità intrinseca della p.o. che della individuazione della azione violenta oppositiva. - Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva testimone a carico false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
L' imputato Carmelo Migliaccio ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 21/7/2017, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO CARMELO nato a PALERMO il 22/02/1989 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; !

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Carmelo Migliaccio ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 21/7/2017, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità sia in relazione alla credibilità intrinseca della p.o. che della individuazione della azione violenta oppositiva. - Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo costituisce generica censura alle ineccepibili ragioni in fatto della affermazione di responsabilità sulla base della condotta minacciosa e violenta tenuta dal ricorrente per impedire la sua identificazione, tanto da costringere gli operanti all'ammanettamento per codurlo alla calma. Il secondo motivo costituisce generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha negato le attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, pluripregiudicato, correttamente giudicando equa la pena inflitta pari al minimo edittale.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore e te Angelo Capozzi 7 i-2 0SITATA NCELLERIA 02 AGO 2021