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Ordinanza — n. 30088/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention escape conviction for generic intent to leave.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30088/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Sanfilippo's appeal inadmissible regarding his conviction for escaping home detention. The appellant argued that the court failed to consider the non-habitual nature of his conduct and incorrectly affirmed his intent. The court rejected these claims, stating that the intent required for this offense is generic and does not depend on the specific purpose of the escape.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The intent required for the crime of escape from home detention is generic, consisting merely in the will to leave the residence while aware of the restriction, without regard to the specific purpose of the act.

Parole chiave

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escape home detention generic intent non-punishability home detention Cassation inadmissibility facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod.
Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente deduce: - Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. essendosi omesso di considerare la non abitualità dell condotta e le sue concrete circostanze.
art. 385 c.p
217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod.
art. 131-bis c.p
Il ricorrente deduce: - Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 385 cod. pen
217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci
Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, De Biase
costituito dall'interesse dello stato al mantenimento della restrizione personale del custodito, disposta ed eseguita nella forma di legge(Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, De Biase,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO GIOVANNI nato a PALERMO il 16/07/1946 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Giovanni Sanfilippo ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 23/1/2018, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: - Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. essendosi omesso di considerare la non abitualità dell condotta e le sue concrete circostanze. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata esclusione del dolo, tenuto conto del bene giuridico del delitto in questione costituito dalla possibilità di controllo dell'Autorità sui movimenti del detenuto. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte correttamente rigettato l'istanza difensiva sul rilievo della non particolare tenuità dell' arbitrario allontanamento ed in direzione della strada statale, pertanto ben lontana dalla abitazione. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto secondo consolidato orientamento il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione (Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci R., Rv. 217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod. pen. costituito dall'interesse dello stato al mantenimento della restrizione personale del custodito, disposta ed eseguita nella forma di legge(Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, De Biase,Rv. 167727).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore ente Angel Capozzi ' DEPOSITATA IN CANCELLERIA 02 AGO 2021