Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims regarding evidence and non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Abbate inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for theft under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law regarding the evaluation of exculpatory evidence and the lack of proof for his removal from his home, while also claiming the night-time disturbance lacked sufficient arbitrariness to trigger non-punishability under Article 131-bis. The court rejected these grounds, finding the appellate court correctly established the evidence of removal based on multiple doorbell attempts at an inappropriate hour and properly dismissed the defense's request for leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has correctly evaluated the evidence of the defendant's removal from their domicile and properly rejected the claim of non-punishability due to the lack of particular arbitrariness in the timing of the disturbance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE SALVATORE nato a PALERMO il 07/06/1960 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; I
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Salvatore Abbate ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 23/5/2018, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla valutazione della prova liberatoria ed in mancanza di riscontro dell'allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione. - Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo in quanto riguarda questione di fatto devoluta con l'atto di appello alla quale la Corte, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto affermando sussistere la prova dell'allontanamento dell'imputato da proprio domicilio in ragione dei plurimi tentativi di chiamata effettuati attraverso un citofono perfettamente funzionante ed in orario non compatibile con il sonno profondo (ore 23). Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte correttamente rigettato l'istanza difensiva sul rilievo della non particolare tenuità dell' arbitrario allontanamento in orario notturno.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Il Nesidente Ang o Capozzi 'DEPOSITATA IN CANCELLERIA i a 2 AGO 2021 IL FUNZIONA ; (6