Ordinanza — n. 30082/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAGAGGINI LUCA nato a GROSSETO il 04/01/1980 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputato Luca Vagaggini ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Grosseto in data 19/4/2011, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui agli artt. 110,314 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce intervenuta prescrizione del reato nel corso del giudizio di secondo grado e violazione di legge penale in relazione alla mancata dichiarazioni di contumacia dell'imputato. Con dichiarazione pervenuta in atti il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110,314 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce intervenuta prescrizione del reato nel corso del giudizio di secondo grado e violazione di legge penale in relazione alla mancata dichiarazioni di contumacia dell'imputato. Con dichiarazione pervenuta in atti il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAGAGGINI LUCA nato a GROSSETO il 04/01/1980 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Luca Vagaggini ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Grosseto in data 19/4/2011, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui agli artt. 110,314 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce intervenuta prescrizione del reato nel corso del giudizio di secondo grado e violazione di legge penale in relazione alla mancata dichiarazioni di contumacia dell'imputato. Con dichiarazione pervenuta in atti il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelo Capozzi f----1 - - i D E t" L. ,,, . • ..„ A IN CANCE.LLERIA 2 AGO 2021 IL FUNZIONMn0