Cassation court dismisses appeal on traffic evasion facts as they were properly reviewed by lower appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible regarding factual issues concerning traffic evasion. The lower appellate court had already properly addressed the defendant's claim that a new circumstance (vehicle withdrawal) negated liability, finding the defendant absent from the zone and lacking authorization. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 366 c.p.: The Supreme Court reviews only legal errors; it cannot re-examine facts already decided by the appellate court unless those facts were established without proper reasoning or were clearly erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI SERGIAN nato a FIRENZE il 11/11/1992 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Sergian Ibrahimi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 23/1/2015, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di evasione con riferimento alla dedotta esigenza sopravvenuta (ritiro del proprio ciclomotore dal meccanico) necessariamente correlata alla attività autorizzata. Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questione di fatto devoluta con l'atto di appello alla quale la Corte, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto negando fondamento all'asserto difensivo sia in ragione del rinvenimento del ricorrente in zona distante ed incompatibile con il corso autorizzato, sia per l'assenza di titoli abilitativi alla conduzione del motoveicolo.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore e An elo Capozzi iDEP --7.- A IN CANCLL.LERIA 02 AGO 2021 IL FUNZION, TO OTUDI IARI