Ordinanza — n. 30080/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIU IVANO nato a CUNEO il 13/02/1973 avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di CUNEO—d-ate-awise-effe-Pertil udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36878/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha applicato a Ivano Piu , ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all' art. 385 c.p. ed altro ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo erronea qualificazione giuridica in relazione al reato di cui al capo D)(341bis c.p.) mancando il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 c.p; Ordinanza — n. 30080/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all' art. 385 c.p. ed altro ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo erronea qualificazione giuridica in relazione al reato di cui al capo D)(341bis c.p.) mancando il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIU IVANO nato a CUNEO il 13/02/1973 avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di CUNEO—d-ate-awise-effe-Pertil udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36878/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha applicato a Ivano Piu , ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all' art. 385 c.p. ed altro ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo erronea qualificazione giuridica in relazione al reato di cui al capo D)(341bis c.p.) mancando il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., sostanzialmente avanzandosi una questione di fatto sulle circostanze della condotta, in presenza di una inequivoca indicazione proveniente dalla formulata imputazione riguardante la commissione del fatto all'interno e nei pressi di un bar. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2021 Il consigliere estensore Il P Angelo Capozzi O 2 AGO 2021