Ordinanza — n. 30079/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE SALVATORE nato a BARI il 09/12/1959 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Salvatore Leone ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appellei di Bari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data C7/20,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 c.p; Ordinanza — n. 30079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce: - mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità essendosi obliterata la contraddittorietà insita nelle dichiarazioni delle pp.00. - erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in relazione alla vetustà dei precedenti ed alla apoditticità del coinvolgimento del ricorrente in organizzazioni delinquenziali. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per questione di fatto rispetto alla incensurabile ricostruzione in fatto secondo la quale il placcaggio delle sue gambe non gli ha impedito di sferrare numerosi calci all'agente di polizia, dando luogo ad una colluttazione al termine della quale veniva definitivamente bloccato.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE SALVATORE nato a BARI il 09/12/1959 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Salvatore Leone ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appellei di Bari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data C7/20,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce: - mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità essendosi obliterata la contraddittorietà insita nelle dichiarazioni delle pp.00. - erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in relazione alla vetustà dei precedenti ed alla apoditticità del coinvolgimento del ricorrente in organizzazioni delinquenziali. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per questione di fatto rispetto alla incensurabile ricostruzione in fatto secondo la quale il placcaggio delle sue gambe non gli ha impedito di sferrare numerosi calci all'agente di polizia, dando luogo ad una colluttazione al termine della quale veniva definitivamente bloccato.
Il secondo motivo costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la reiterazione di reati analoghi ai quelli costituiti dai numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio (fino ad una ricettazione 2004) ed uno di resistenza e lesioni a p.u. (2008), in un pericoloso contesto che si era organizzato per commettere reati (vedi strumentazione sequestrata al ricorrente ed al correo). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelp Capozzi #DEPOSI'/A4 — IN CANCLILLERIA i 02 AGO 2021 IL