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Ordinanza — n. 30077/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against recidivism sentencing due to lack of specific reasoning on statutory aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30077/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh generic mitigating circumstances against recidivism, claiming a violation of law regarding sentencing. The court rejected this, noting the appellate judgment explicitly addressed the statutory bar on mitigation under Article 69, Paragraph 4 of the Penal Code and correctly justified the sentence based on the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 385 cod. pen.; When a judgment explicitly addresses the statutory bar on mitigation for recidivism and justifies the sentence based on prior convictions, an appeal claiming lack of motivation is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism sentencing lack of motivation statutory mitigation bar appeal inadmissibility Article 69 Penal Code criminal history court costs responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINE SAHIN nato il 13/03/1980 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Sahin Sine ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Udine in data 21/5/2019,appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, essendosi già valutati i precedenti penali per negare la prevalenza delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, quando non genericamente proposto, avendo la sentenza dato contezza - in rapporto al devoluto in appello - della mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquiquennale in ragione della disposizione ostativa di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. e correttamente giustificato l'entità della pena in rapporto ai precedenti penali dello stesso ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelo Capozzi ID EPOSITATA 1 IN CANCELLERIA 02 AGO 2021 IL FUNZIONA or: